La fondazione di partecipazione è una forma giuridica piuttosto recente e non codificata che si pone a un livello intermedio tra fondazione e associazione, coniugando in sé l’aspetto patrimoniale tipico delle fondazioni con quello personale, proprio delle associazioni.
Rispetto ad altre figure giuridicamente riconosciute che non sarebbero potute andare oltre la gestione della comunanza, come ad esempio un comitato o un consorzio, la fondazione di partecipazione consente di intervenire su tutti i settori di interesse della comunità in cui opera, a condizione che siano chiaramente indicati nello statuto, che per quanto riguarda gli scopi non è mutabile: occorre pertanto prevedere al momento della costituzione quale sia l’obiettivo da raggiungere.
Nel nostro caso non interessava solamente dotare la comunanza di un ente gestore ma trasformare questa necessità in un’opportunità per invertire la tendenza alla disgregazione sociale, all’abbandono delle attività tradizionali, allo spopolamento.
A fare da guida alla redazione dello statuto, due interventi normativi di grande rilevanza: la Legge 168/2017 sui domini collettivi e il Codice del Terzo Settore
Legge 168/2017 sui domini collettivi
Codice del Terzo Settore
Related Posts